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Facciamo chiarezza sull’emendamento 1707

Disinformazione per screditare la Lega Nord

La vicenda dell’emendamento 1707 è un chiaro esempio di disinformazione finalizzata ovviamente a screditare l’avversario politico (tra cui i senatori della Lega Nord firmatari dell’emendamento) mediante argomentazioni del tutto false. Innanzitutto occorre fare una premessa: bisogna distinguere tra il reato di violenza sessuale (art. 609-bis) e il reato di atti sessuali con minorenne, ossia il delitto di pedofilia (art. 609-quater).

Due diversi reati disciplinati dunque da due diverse norme del codice penale. Attualmente il delitto di atti sessuali con minorenne, c.d. pedofilia (art. 609-quater c.p.) non è
inserito nell’elenco dei reati per i quali scatta l’arresto obbligatorio in flagranza, (articolo 380 del codice di procedura penale), previsto solo il reato di violenza sessuale (art. 609-bis), ad eccezione dei casi di minore gravità (art. 380, comma 2, lettera d).

L’introduzione del delitto di violenza sessuale tra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, seppur con l’esclusione dei “casi di minore gravità” non generò alcuna polemica e anzi fu oggetto di plauso da parte di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Nel corso della seduta notturna di martedì 18 maggio in Commissione Giustizia sul disegno di legge intercettazioni (ossia su materia completamente diversa) i senatori della Lega Nord hanno accolto un emendamento a firma dell’opposizione (emendamento 1.241) diretto ad inserire nell’elenco dei reati per i quali scatta l’arresto obbligatorio in flagranza il delitto di pedofilia (art 609-quater c.p.)
L’approvazione unanime in Commissione Giustizia dell’emendamento è stata motivata dal fatto che il pedofilo colto in flagranza di reato, che oggi non può essere arrestato, potrà in futuro essere arrestato. Dopo l’approvazione dell’emendamento, gli Uffici del Ministero della Giustizia segnalavano un’incongruenza tecnica della nuova dizione dell’articolo 380 c.p.p. poiché, come modificato, prevedeva per il delitto di violenza sessuale l’arresto obbligatorio in flagranza “esclusi i casi di minore gravità” e non per il delitto di atti sessuali con minorenne (l’art. 609-quater pure prevede l’attenuante dei casi di minore gravità, uguale in tutto e per tutto a quella della violenza sessuale).
Questo avrebbe potuto portare anche a sollevare una questione di incostituzionalità della norma, che poteva mettere a rischio il tentativo appena posto in atto di rafforzare la tutela dei minori. Da qui la presentazione dell’emendamento 1.707, che reca “esclusi i casi di minore gravità” nel caso del reato di cui all’art. 609-quater, prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di atti sessuali con minorenne con la stessa formulazione, escludendo, in perfetta simmetria con il delitto di violenza sessuale, il caso dell’attenuante (i casi di minore gravità; per esempio la storia d’amore tra una tredicenne e un diciasettenne).

L’emendamento è stato poi ritirato ma il problema dovrà essere necessariamente risolto. La norma è a rischio incostituzionalità: in primo luogo, per la disparità rispetto ai casi di violenza sessuale, in secondo luogo perché la pena del minimo nei casi di minore entità è ampiamente al di sotto la soglia della sospensione condizionale della pena e dell’affidamento in prova. E per assurdo, si è creato un paradosso: poiché la legge vigente prevede la non applicabilità dell’obbligo di arresto in flagranza per i casi meno gravi di violenza sessuale con minori, se la legge non prevedesse altrettanto per gli atti sessuali con minori, si arriverebbe a punizioni più gravi per l’atto sessuale che non per quello della violenza sessuale. Se dunque una persona fosse colta in atteggiamenti affettuosi con un minore consenziente, potrebbe essere per lui conveniente affermare che stava cercando di violentarlo.
Per concludere i Senatori della Lega Nord hanno invece cercato di rafforzare la tutela dei minori:
a) introducendo tra i reati con obbligo di arresto in flagranza anche il reato di pedofilia (609-quater) con l’emendamento 1.241.
b) prevedendo che l’intero inasprimento delle norme non fosse a rischio in caso di eccezioni di incostituzionalità dell’art. 380 c.p.c. con il correttivo dell’emendamento 1707 .
Qualsiasi altra ricostruzione fantasiosa è totalmente priva di ogni fondamento e finalizzata solo a cancellare lo sforzo posto in essere per rendere più rigoroso il contrasto alla pedofilia e dare un chiaro segnale sul grave allarme sociale generato da tale delitto.